Art. 14.
(Tutela dei consumatori).

      1. Per garantire i consumatori in ordine ai sistemi di allevamento, il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce una commissione di studio, composta da nove membri esperti in materia.
      2. La commissione di cui al comma 1, entro un anno dalla sua istituzione, al fine di creare standard idonei a difendere nel migliore modo le tipologie animali e la produzione di carne o di latte, indica per ogni specie animale:

          a) un rapporto ottimale peso-età;

          b) le caratteristiche anatomo-morfologiche per ogni specie animale.

      3. In caso di mancato raggiungimento, nei termini stabiliti, degli obiettivi fissati al comma 2, i lavori della commissione possono essere prorogati una sola volta e per un massimo di sei mesi.

 

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